La cosiddetta Convenzione di Istanbul (2011) riconosce la violenza basata sul genere, compresa la violenza domestica, una grave violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne (art. 3). Questa la definizione data dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donna, come già indicato nella dichiarazione di pechino e nella relativa Piattaforma d’azione del 1995, in linea con la Convenzione delle nazioni Unite.
La Convenzione interviene specificamente anche nell’ambito della violenza domestica, a tutela non solo delle donne ma anche di altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani.
L’Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012 e il Parlamento ha autorizzato la ratifica con la legge n. 77/2013. Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 32 Stati, entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.
Il disegno di legge recante l’autorizzazione alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, è basato sulle “tre P”: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli. A queste viene aggiunta una quarta “P”, quella delle politiche integrate, allo scopo di agire efficacemente su un fenomeno caratterizzato da grande complessità e da molteplici determinanti.
Prima di compiere questo passo storico la legislazione italiana ha seguito un lungo percorso; grazie alle pressioni esercitate dal movimento delle donne nel 1975 viene approvato il nuovo diritto di famiglia (“Riforma del diritto di famiglia”) con il quale viene abolita l’autorità maritale cioè la leicità, da parte del coniuge, di far uso di mezzi di coercizione nei confronti della propria moglie. Tra gli altri punti ricordiamo l’ abolizione della dote, l’introduzione della comunione dei beni e l’equiparazione dei figli legittimi a quelli «naturali».
Nel 1981 con la legge n. 442 vengono abrogate dal parlamento italiano le disposizioni sul «delitto d’onore» e sul «matrimonio riparatore», che prevedeva l’estinzione del reato di violenza carnale per le donne vergini e/o nubili attraverso il matrimonio forzato . Lo stupratore acconsentiva a sposarla salvando così l’onore della famiglia.
Nel 1979, in Italia, ci fu un prima proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza alle donne (udi, mld, coordinamento donne flm e il collettivo donne Pompeo Magno). La proposta aveva al centro la soggettività della donna, concepita come persona che ha il diritto di autodeterminarsi. La violenza non era più considerata come offesa contro la morale, ma contro la persona e viene proposta la procedibilità d’ufficio. La legge fu accantonata e riproposta nel 1995 e approvata nel 1996 come Legge 15 febbraio 1996, n. 66 – norme contro la violenza sessuale – che ha iniziato a considerare la violenza contro le donne come un delitto contro la libertà personale.
Con la Legge 4 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, vengono introdotte nuove misure volte a contrastare i casi di violenza all’interno delle mura domestiche con l’allontanamento del familiare violento.
Nello stesso anno vengono approvate anche le Leggi n. 60 e la Legge 29 marzo 2001, n. 134 sul patrocinio a spese dello Stato per le donne, senza mezzi economici, violentate e/o maltrattate, uno strumento fondamentale per difenderle e far valere i loro diritti, in collaborazione con i centri anti violenza e i tribunali.
Con la Legge 23 aprile 2009, n. 38 sono state inasprite le pene per la violenza sessuale e viene introdotto il reato di atti persecutori ovvero lo stalking.
Infine per realizzare tempestivamente alcune misure previste dalla suddetta Convenzione, nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2013 è stato approvato il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” contenente, tra le altre, misure volte a rafforzare sia la tutela penale delle donne vittime di violenza sia a prevenirne il fenomeno.
Il 15 ottobre 2013 è stata approvata la Legge 119/2013 (in vigore dal 16 ottobre 2013) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” che ha aggiornato e rimodulato gli strumenti di prevenzione e di repressione della violenza di genere, esercitata anche in ambito domestico.
Al fine di definire una strategia complessiva di intervento, la medesima normativa ha previsto, all’art. 5, l’adozione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e per potenziare le strutture di soccorso e assistenza alle vittime, ha introdotto l’art. 5 bis.
Nel 2015 è stato adottato Il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, dopo l’intesa della Conferenza Unificata, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha rappresentato il primo strumento integrato di politiche pubbliche orientate alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani delle donne e dei loro figli, al rispetto della loro dignità nonché al contrasto di questo fenomeno.
Nel corso della riunione del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017 il Governo ha approvato e adottato il Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017- 2020.Un nuovo piano strategico nazionale antiviolenza che definisce una strategia d’intervento caratterizzata da una logica di partenariato e di politiche integrate prevedendo la responsabilizzazione tutti coloro che sono chiamati a darvi attuazione.
Le linee strategiche del nuovo Piano sono state elaborate da un apposito gruppo di lavoro istituito ad hoc di concerto con i/le rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali e dell’associazionismo di riferimento, congiuntamente alle maggiori sigle sindacali, e ai/alle referenti dell’ISTAT e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il documento ripropone i tre assi strategici (prevenire; proteggere e sostenere; perseguire e punire) della Convenzione di Istanbul, oltre a un asse trasversale di supporto all’attuazione relativo alle politiche integrate.
La normativa regionale
– Legge regionale 4 del 24 febbraio 2016
– Regolamento attuativo della Legge Reg.
– Disciplina dell’Albo Regionale dei CAV
Link utili
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio